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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.011.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2019  [ apri ]
8.011.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente articolo:

Art. 8-bis.
(Agevolazioni per l'acquisto d'immobili ad uso abitativo da destinare alla locazione)

  1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota del 9 per cento, prevista dall'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, è dimidiata nel caso di acquisto della proprietà di un'abitazione non di lusso, se nell'atto di compravendita l'acquirente s'impegna a:
   a) concludere nell'abitazione almeno uno degli interventi di cui all'articolo 3, primo comma lettera b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro trenta mesi dall'acquisto e nel rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41;
   b) locare l'abitazione a soggetti estranei al proprio nucleo familiare, nello stesso termine di cui alla lettera a) e mediante uno dei contratti di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

  2. All'acquirente di cui al comma 1 è, altresì, riconosciuta:
   a) la detrazione di cui all'articolo 15, comma 1 lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
   b) la facoltà di beneficiare di tutte le detrazioni riconosciute per legge e relative all'immobile acquistato, in 5 quote annuali costanti e di pari importo, anziché in 10.

  3. In caso di mancata conclusione degli interventi, di mancata osservanza degli adempimenti o di mancata locazione dell'immobile nei termini previsti dal primo comma, l'acquirente decade da tutti i benefici di cui al primo ed al secondo comma ed è tenuto a versare le imposte nella misura ordinaria, maggiorate di una sovrattassa pari al 30 per cento dell'imposta stessa, nonché a restituire in un'unica soluzione le somme portate in detrazione.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in 30 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze.