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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.01.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/05/2019  [ apri ]
8.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Percorso di completamento degli adeguamenti antincendio per le strutture turistico- ricettive, condizionato all'implementazione di ulteriori prescrizioni di sicurezza)

  1. All'articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sostituire le parole «30 giugno 2019» con le seguenti: «31 dicembre 2019»;
   b) al secondo periodo, dopo la parola «localizzate» sono inserite le seguenti: «nei comuni dell'Isola d'Ischia, nelle province nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e»;
   c) dopo il secondo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le strutture ricettive turistico alberghiere che non hanno presentato la SCIA parziale entro il 1o dicembre 2018 completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 31 dicembre 2019 previa presentazione entro il 30 giugno 2019 della SCIA parziale attestante il rispetto di almeno sei delle sopra elencate prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche. Per le strutture che non sono state ammesse al piano straordinario di adeguamento antincendio di cui al decreto 16 marzo 2012, deve essere attestato anche il possesso dei relativi requisiti».

ident. 8.04.8.08.