Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le risorse versate dalle imprese del settore edile agli enti bilaterali nazionali e territoriali e finalizzate al sostegno del pensionamento anticipato dei lavoratori, possono essere utilizzate per accreditare contribuzione volontaria, in osservanza della normativa vigente, ai lavoratori al fine di permettere il perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto a pensione. Gli enti bilaterali sono autorizzati a versare all'Inps la contribuzione volontaria sulla base di uno specifico regolamento e tramite apposita convenzione con l'Inps.