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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.5.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/05/2019  [ apri ]
7.5.
inammissibile

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 22 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, sostituire le parole: «centoventi giorni», con le parole: «novanta giorni»;
   b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, e qualora non si verifichino le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, l'autorizzazione si intende acquisita».

  1-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, si provvede a modificare l'articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, al fine di prevedere che le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 primo periodo, siano applicabili limitatamente ai fabbricati compresi nella Zona territoriale C), di cui al comma 1, numero 3 del medesimo articolo.