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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.41.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2019  [ apri ]
7.41.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: « b-bis) di demolizione e ricostruzione effettuati su edifici a destinazione residenziale, anche in presenza di aumenti volumetrici previsti da leggi e regolamenti edilizi locali, che comportino un miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio»,
   b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380» aggiungere le seguenti: «nonché di demolizione e ricostruzione anche in presenza di aumenti volumetrici previsti da leggi e regolamenti edilizi locali, che comportino un miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio,».

  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2019, 2020 e 2021, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.