Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai trasferimenti di beni immobili, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla realizzazione, sugli stessi, di interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché alla successiva alienazione degli stessi. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 105 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018.