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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.37.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2019  [ apri ]
7.37.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai trasferimenti di beni immobili, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla realizzazione, sugli stessi, di interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o di nuova costruzione di cui alla lettera e) del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in aree urbanizzate comunque denominate dagli strumenti urbanistici vigenti, nonché alla successiva alienazione degli stessi o delle unità immobiliari realizzate. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 132 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018.