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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.25.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2019  [ apri ]
7.25.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche nell'ipotesi dell'acquisto di un fabbricato da parte di una impresa che entro dieci anni provveda alla demolizione, anche parziale, e ricostruzione dello stesso, conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche e lo adibisca a propria sede aziendale.