Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche nell'ipotesi dell'acquisto di un fabbricato da parte di una impresa che entro dieci anni provveda alla demolizione, anche parziale, e ricostruzione dello stesso, conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche e lo adibisca a propria sede aziendale.