Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di interventi di ristrutturazione, conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per il 2019 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari 30 milioni di euro per il 2019 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.