stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.23.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/05/2019  [ apri ]
7.23.
inammissibile

  All'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La definizione delle procedure di condono di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018 convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, nonché le relative procedure di accesso da espletarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è estesa a tutti gli immobili, aventi una destinazione d'uso residenziale, a condizione che siano stati acquistati in buona fede in base a un titolo astrattamente idoneo e formalmente valido ad attestarne la proprietà, e che risultino regolarmente accatastati da più di venti anni dalla data di entrata in vigore della presente legge compresi quelli che, successivamente alla data di acquisto, sono stati sottoposti a un procedimento di accertamento di regolarità amministrativa, anche se concluso con sentenza sfavorevole. Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano agli immobili utilizzati per lo svolgimento di attività criminali, anche se abusivamente occupati; agli immobili siti in complessi o villaggi turistici oggetto di lottizzazione abusiva; agli immobili in corso di costruzione e non ancora ultimati; agli immobili non utilizzati costantemente dal proprietario come dimora abituale, quelli in cui il proprietario non abbia la residenza anagrafica e comunque a quelli non stabilmente abitati, quali le seconde case; agli immobili adibiti ad attività produttive di tipo industriale o commerciale.