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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.17.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/05/2019  [ apri ]
7.17.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 apportare le seguenti modifiche:
   a) sopprimere la lettera b), comma 1, dell'articolo 67;
   b) al comma 1 dell'articolo 68 sopprimere le parole: «e b) ed il secondo periodo»;
   c) al comma 2 dell'articolo 68 sopprimere le parole da: «Il costo dei terreni» a «valore degli immobili».
  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis), pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione delle risorse Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.