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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.16.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/05/2019  [ apri ]
7.16.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
    1-bis. All'articolo 10 comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sostituire le parole: «1000 euro» con le seguenti: «100 euro»;
    1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis), pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione delle risorse Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.