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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.11.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/05/2019  [ apri ]
7.11.
inammissibile

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 23, comma 01 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera:
   «d) gli interventi di ampliamento dei capannoni esistenti realizzati in comparti industriali o artigianali in conformità alle previsioni della disciplina urbanistico-edilizia vigente, degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi, qualora non ne modifichino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e rispettino le disposizioni piano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive di piani attuativi o accordi negoziali eventualmente dichiarate dal competente organo comunale in sede di approvazione dei piani urbanistici. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali o paesaggistici, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi, da produrre a corredo della documentazione, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. Gli interventi di cui alla presente lettera sono comunque sottoposti al preventivo rilascio di eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico che possono essere acquisiti nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 23-bis.».