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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.03.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/05/2019  [ apri ]
7.03.
inammissibile

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Interventi di bonifica dall'amianto nei fabbricati rurali)

  1. Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 per interventi di bonifica dall'amianto nei fabbricati rurali non ad uso abitativo e nei manufatti contenenti amianto strumentali all'attività agricola, ivi compresi i rimessaggi ed i ricoveri connessi all'attività agricola, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 20.000 euro per fondo rustico per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
  2. Le detrazioni di cui all'articolo 16, comma 1-sexies.2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dal comma 3 del presente articolo sono fruibili nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2019,10 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per l'anno 2021.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro annui per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.