Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Credito di imposta per innovazione e ristrutturazioni)
1. Il credito di imposta di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 è riconosciuto per gli anni 2020 e 2021 nel limite di spesa di 25 milioni di euro per ciascuno dei due anni.
2. Il credito di imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 è riconosciuto per gli anni 2020 e 2021 nel limite di spesa di 40 milioni di euro per ciascuno dei due anni. Il limite di spesa sostenuto, di cui al comma 1 del medesimo articolo, è elevato a euro 300.000.
3. All'onere di cui ai commi 1 e 2, pari ad euro 65 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.