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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.010.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/05/2019  [ apri ]
7.010.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Deducibilità IRAP costo lavoratori stagionali)

  1. Al fine di rilanciare la crescita dell'attività turistico-ricettiva, per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021, alle imprese alberghiere è consentita la piena deducibilità, ai fini del calcolo della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del costo sostenuto per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi di imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto, in deroga all'articolo 11, comma 4-octies del medesimo decreto legislativo, nel limite di spesa complessiva annua di 20 milioni di euro.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, individua le modalità di attuazione del presente articolo.