Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. L'articolo 1, comma 57, lettera d), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 è sostituito dal seguente:
d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero, a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, qualora gli utili distribuiti, cumulativamente con il proprio reddito, superino le soglie previste dal regime forfettario.