Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al comma 935 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione anche ai casi verificatisi prima dell'entrata in vigore della presente legge».
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 2 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze.
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine le seguenti parole: «e disposizioni in materia di errata applicazione sull'imposta del valore aggiunto».