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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.08.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/05/2019  [ apri ]
6.08.
inammissibile

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Fissazione dei requisiti minimi di onorabilità e professionalità dei rappresentanti fiscali ai sensi dell'articolo 62-quater decreto legislativo n. 504 del 1995)

   All'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e professionalità per l'assunzione e lo svolgimento dell'incarico di rappresentante fiscale per il pagamento delle imposte di consumo di cui al presente articolo, secondo i seguenti criteri minimi: a) iscrizione all'albo professionale degli avvocati o alla sezione A dell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili da almeno tre anni; b) non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o per reati fiscali.».