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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.011.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/05/2019  [ apri ]
6.011.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «3-ter. Dal reddito complessivo delle persone fisiche è altresì deducibile un importo annuo massimo di 700 euro per spese documentate tramite fattura o scontrino, sostenute dal contribuente per l'acquisto di prodotti alimentari e non alimentari destinati a lattanti di età inferiore a dodici mesi. Tale deduzione opera per i redditi complessivi pari o inferiori a 40.000 euro. Per le famiglie con più di un figlio, l'importo della deduzione è stabilito in ragione del numero dei figli».

  1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti l'elenco dei beni il cui costo d'acquisto può essere oggetto della deduzione e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018.