Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«41-quinquies. Pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per soggetti allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili e girelli destinati all'infanzia».
1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 20 dicembre 2018, n. 145.