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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.4.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2019  [ apri ]
5.4.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I soggetti la cui residenza fiscale è stata trasferita in Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sino al periodo d'imposta 2019 incluso, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, introdotto dalla lettera c) del comma 1 del presente articolo, al ricorrere delle condizioni ivi previste, previo versamento di un importo pari al valore più alto fra euro diecimila e il cinque per cento dei redditi oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente articolo. I proventi derivanti dal versamento delle somme conseguenti all'esercizio dell'opzione sono destinati al finanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.