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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.15.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/06/2019  [ apri ]
5.15.

  Al comma 1 lettera d), aggiungere, in fine, i seguenti capoversi:
  5-quater. Per i rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, ferme restando le condizioni di cui al presente articolo, i redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. Ai rapporti di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni di cui al comma 5-bis.
  5-quinquies. Per i rapporti di cui al comma 5-quater, l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. Le entrate derivanti dal contributo di cui al primo periodo sono destinate ad un fondo, da iscrivere nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della presidenza del consiglio dei ministri, per il potenziamento dei settori giovanili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dell'autorità di Governo delegata per lo Sport e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma.

I Relatori