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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.07.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/06/2019  [ apri ]
5.07.
approvato

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di progetti di innovazione sociale)

  1. All'articolo 60-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  « 3-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile e i processi di innovazione sociale, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche i proventi ricevuti a titolo di contributi in natura, definiti dall'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006, del Consiglio dell'11 luglio 2006, per progetti di innovazione sociale ai sensi dell'articolo 8 del decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 84/Ric del 2 marzo 2012».
  2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, pari a 0,55 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

I Relatori