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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 49.09.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2019  [ apri ]
49.09.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Credito d'imposta agricoltura sociale)

  1. È istituito un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento se effettuate da enti o società in favole degli enti di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 18 agosto 2015, n. 141, che hanno presentato al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, in associazione con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141, un progetto per sostenere il recupero, la riqualificazione e la messa a norma di fabbricati agricoli e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) c) e d), della legge 18 agosto 2015, n. 141. Per le suddette erogazioni non si applicano le disposizioni previste a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.
  2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolati di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
  3. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  4. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 del presente articolo, effettuate per la realizzazione di interventi di recupero, riqualificazione e messa a norma dei fabbricati agricoli, comunicano trimestralmente al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del fabbricato, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) c) e d) della legge 18 agosto 2015, n. 141.
  5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo, comprese le procedure per l'approvazione dei progetti di recupero finanziabili.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.