Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:
Art. 49-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di sport)
1. Al comma 5 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «in funzione del processo di risanamento finanziario e riassetto dei relativi settori, anche progressivamente, alle attività istituzionali del CONI e dell'UNIRE» sono sostituite dalle seguenti: «alla società Sport e salute Spa per il finanziamento delle federazioni sportive e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ovvero per lo svolgimento di attività a supporto dello sport e alle attività istituzionali dell'UNIRE,».
2. Dopo il terzo periodo del comma 373 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è inserito il seguente: «I titoli abilitativi rilasciati dal 1o aprile 2015 al 31 dicembre 2017 conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2019».