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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 49.047.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/06/2019  [ apri ]
49.047.
approvato

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Strutture temporanee nelle zone del centro Italia colpite dal sisma)

  1. Fermi restando gli obblighi di manutenzione coperti da garanzia del fornitore, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture d'emergenza di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 e di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016, compete ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nel centro Italia dal 24 agosto 2016, nei cui territori le medesime strutture sono ubicate.
  2. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.
  3. Fino al termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di 2.500.000 euro, a valere sulle risorse stanziate a legislazione vigente per il superamento del predetto stato di emergenza.

I Relatori
49.047.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Strutture temporanee nelle zone del centro Italia colpite dal sisma)

  1. Fermi restando gli obblighi di manutenzione coperti da garanzia del fornitore, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture d'emergenza di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 e di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016, compete ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nel centro Italia dal 24 agosto 2016, nei cui territori le medesime strutture sono ubicate.
  2. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.
  3. Fino al termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di 2.500.000 euro, a valere sulle risorse stanziate a legislazione vigente per il superamento del predetto stato di emergenza.

I Relatori