stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 49.038.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2019  [ apri ]
49.038.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Modifica al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

  1. L'articolo 379 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:
  «Art. 379. – (Nomina degli organi di controllo) – L'articolo 2477 del codice civile è sostituito dal seguente: “2477 – (Sindaco e revisione legale dei conti) – L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.
   La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
   a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
   b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
   c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dai primo comma dell'articolo 2435-bis.
   L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
   Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.
   L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.”».