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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 48.3.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2019  [ apri ]
48.3.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Fermo restando che l'ammissibilità dei progetti di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2017, è subordinata alla capacità di incrementare l'efficienza energetica rispetto alla situazione ex-ante, il risparmio di energia addizionale derivante dai suddetti progetti, è determinato:
   a) in base all'energia non rinnovabile sostituita rispetto alla situazione di baseline, per i progetti che prevedano la produzione di energia tramite le seguenti fonti: solare, aerotermica, da bioliquidi sostenibili, da biogas e da biomasse ricadenti fra le tipologie, pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a) e b) del decreto ministeriale 6 luglio 2012;
   b) in base all'incremento dell'efficienza energetica rispetto alla situazione di baseline, in tutti gli altri casi.
   1-ter. I progetti che prevedono l'utilizzo di biomasse in impianti fino a 2 MW termici devono rispettare i limiti di emissione e i metodi di misura riportati nelle tabelle 15 e 16 dell'Allegato 2 del decreto ministeriale 16 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2016.
   1-quater. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, provvede alle conseguenti modifiche del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017.