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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 47.9.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/06/2019  [ apri ]
47.9.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e di tutelare i lavoratori, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato «Fondo salva-opere». Il Fondo è alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 100.000. Il predetto contributo, non gravante in alcun modo sull'aggiudicatario, rientra tra gli importi a disposizione della stazione appaltante nel quadro economico predisposto dalla stessa al termine dell'aggiudicazione definitiva. Non sono soggette al contributo le gare aggiudicate dai comuni, dalle città metropolitane, dalle province e dalle regioni. Le risorse del Fondo sono destinate alla tempestiva soddisfazione dei crediti delle imprese sub-appaltatrici e sub-fornitrici nei casi di apertura di una procedura di crisi a carico dell'appaltatore, nella misura del 70 per cento dei crediti non soddisfatti vantati dalle stesse.
  1-ter. Le imprese sub-appaltatrici e sub-fornitrici di cui al comma 1-bis segnalano all'amministrazione aggiudicatrice i crediti per mancata corresponsione dei corrispettivi loro dovuti per i lavori e le prestazioni, maturati nei confronti dell'appaltatore prima della presentazione della domanda di apertura della procedura di crisi da parte della stessa. L'amministrazione aggiudicatrice ovvero, su suo incarico, il contraente generale verifica la spettanza e l'entità dei crediti insoddisfatti entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione da parte dei richiedenti. Tale documentazione è trasmessa all'appaltatore a cura dell'amministrazione ovvero del contraente generale e si considera idonea alla prova dei crediti ove non sia specificamente contestata entro quindici giorni dalla trasmissione. Per i crediti insoluti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'amministrazione aggiudicatrice anticipa il contributo nella misura indicata al comma 1-bis, provvedendo al versamento entro trenta giorni dalla presentazione della domanda al Fondo, previa verifica effettuata secondo le modalità previste dal secondo e dal terzo periodo. Le somme versate sono rimborsate a carico del Fondo. Per le somme corrisposte ai creditori, il Fondo è surrogato nel credito nei confronti del debitore assoggettato alla procedura di crisi. Tale credito deve essere soddisfatto in via prioritaria rispetto all'ulteriore credito vantato dalle imprese beneficiarie delle risorse di cui al comma 1-bis.
  1-quater. Ferma restando l'immediata operatività delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità operative del Fondo sono determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla medesima data.

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e disposizioni per la tutela dei crediti delle imprese sub-appaltatrici e sub-fornitrici.

I Relatori