Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 317 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatta salva la possibilità di avvalersi della propria società in house o di altri enti pubblici o privati per l'affidamento di specifiche attività, provvede alla riduzione delle convenzioni stipulate per le attività di assistenza e di supporto tecnico specialistico in maniera progressiva e proporzionale alla assunzione in servizio del contingente di personale individuato con le procedure concorsuali pubbliche di cui al precedente periodo»;
b) al quinto periodo, le parole: «Per gli anni dal 2019 al 2024» sono soppresse;
c) al quinto periodo, dopo la parola: «convenzioni» sono aggiunte le parole: «stipulate per le attività di assistenza e di supporto tecnico specialistico».