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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 46.02.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2019  [ apri ]
46.02.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Ulteriori disposizioni per l'ex Ilva di Taranto)

  1. Con riferimento al rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS), da redigere nelle aree interessate dagli stabilimenti di interesse strategico nazionale, di cui al comma 1, articolo 1-bis, del decreto-legge n. 207 del 2012, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono apportate le opportune modifiche al decreto interministeriale 24 aprile 2013, recante i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS), al fine di garantire che il medesimo rapporto VDS venga redatto periodicamente durante tutti i lavori di ambientalizzazione prescritti dalle vigenti autorizzazioni integrate ambientali (AIA), e che a seguito del suddetto rapporto di valutazione del danno sanitario, l'AIA possa essere soggetta a riesame.
  2. Al fine di assicurare un'efficace attività di monitoraggio e controllo ambientale e impiantistico, e garantire adeguati livelli di tutela della salute pubblica, la Regione Puglia, valutata prioritariamente l'assegnazione temporanea di proprio personale, autorizza l'Arpa Puglia, e in particolare il dipartimento provinciale di Taranto, a procedere, in deroga ai vigenti limiti finanziari e assunzionali, ad assunzioni e stabilizzazioni di personale per il pieno svolgimento dei suoi compiti istituzionali.
  3. Al fine di assicurare l'attività di controllo e monitoraggio ambientale svolta dall'Arpa Puglia, anche implementando le attuali stazioni fisse e mobili di monitoraggio della qualità dell'aria, per la rilevazione degli inquinanti PM10, PM2.5, NOx, O3, Benzene, CO, SO2, sono stanziati 50 mila euro annui per il 2019 e il 2020.
  4. Agli oneri di cui ai commi 2 e 3, si provvede mediante riduzione di 8 milioni di euro delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2029, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.