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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.09.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2019  [ apri ]
4.09.

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Semplificazioni in materia di versamento unitario)

  1. Al comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la lettera h-quinquies) sono aggiunte le seguenti:
   «h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
   h-septies) alle tasse scolastiche».

  2. Le disposizioni di cui alle lettere h-sexies e h-septies) del comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, introdotte dal comma 1 del presente articolo, acquistano efficacia a decorrere dal primo giorno del sesto mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e, in ogni caso, non prima del 1o gennaio 2020.
  3. All'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 1998, n. 421, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, le parole: «o negli appositi conti correnti postali, aperti ai sensi del predetto decreto interministeriale utilizzando apposito bollettino conforme a quello allegato al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «oppure mediante il sistema del versamento unitario, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai casi in cui non sia possibile utilizzare il modello di versamento “F24 Enti pubblici”, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 1o dicembre 2015»;
   b) al comma 6, le parole: «bollettino di conto corrente postale» sono sostituite dalle seguenti: «il sistema del versamento unitario, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai casi in cui non sia possibile utilizzare il modello di versamento “F24 Enti pubblici”, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 1o dicembre 2015».

  4. Il comma 143 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:
  « 143. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i comuni di riferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definite le modalità per l'attuazione del presente comma e per la ripartizione giornaliera, da parte dell'Agenzia delle entrate in favore dei comuni, dei versamenti effettuati dai contribuenti e dai sostituti d'imposta a titolo di addizionale comunale all'IRPEF, avendo riguardo anche ai dati contenuti nelle relative dichiarazioni fiscali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con il medesimo decreto è stabilito il termine a decorrere dal quale sono applicate le modalità di versamento previste dal presente comma».

  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1,535 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 50, comma 2-bis, del presente decreto.
  6. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del comma 4 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui all'ultimo periodo del citato articolo 6, comma 2, avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per i fini di cui al periodo precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, si applica la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le disposizioni di cui al primo periodo, salvo quanto previsto dal secondo periodo, si applicano alle fatture inviate dal 1o gennaio 2020 attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni di cui al secondo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

ident. 4.015.