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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.06.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2019  [ apri ]
4.06.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo)

  1. All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tutti i casi in cui sia oggetto di contestazione da parte dell'amministrazione finanziaria la riconducibilità delle attività di ricerca a quelle previste alle lettere a), b), c) e d) del comma 4, ma venga comunque verificato l'effettivo sostenimento dei costi da parte del soggetto beneficiario e lo stesso abbia provveduto alla redazione ed alla conservazione della documentazione prevista dal presente articolo ai fini della fruizione del credito d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e senza l'applicazione di sanzioni».