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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.013.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/06/2019  [ apri ]
4.013.

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Semplificazioni in materia di controlli formali delle dichiarazioni dei redditi e termine per la presentazione della dichiarazione telematica dei redditi)

  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è inserito il seguente:
  «3-bis. Ai fini del controllo di cui al comma 1, gli uffici, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non chiedono ai contribuenti documenti relativi a informazioni disponibili nell'anagrafe tributaria o a dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, salvo che la richiesta riguardi la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe ovvero elementi di informazione in possesso dell'amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente. Eventuali richieste di documenti effettuate dall'amministrazione per dati già in suo possesso sono considerate inefficaci».
  2. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre»;
   b) al comma 2, le parole: «del nono mese» sono sostituite dalle seguenti: «dell'undicesimo mese».

ident. 4.07.