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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 38.7.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2019  [ apri ]
38.7.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Gli enti locali che hanno proposto la rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio ai sensi dell'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro la data del 14 febbraio 2019 di deposito della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, anche se non ancora approvato dalla competente Sezione regionale della Corte dei conti ovvero inciso da provvedimenti conformativi alla predetta sentenza della Sezione regionale competente, devono riproporre il piano per adeguarlo alla normativa vigente.
  2-ter. La riproposizione di cui al comma 2-bis deve contenere il ricalcolo complessivo del disavanzo da ripianare, che è costituito dal disavanzo da revisione straordinaria dei residui ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 8, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal maggiore disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e dal primo accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità. Le passività complessive che formano il disavanzo così rideterminato devono essere ripianate secondo la disciplina di cui all'articolo 1, comma 889, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  2-quater. Le rimodulazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, in ragione dell'urgenza e in via eccezionale, sono autorizzate dal Ministro dell'interno e non sospendono le azioni esecutive.