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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 38.5.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/06/2019  [ apri ]
38.5. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifica all'articolo 232 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di contabilità economico-patrimoniale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti)

  1. Nelle more dell'emanazione di provvedimenti di semplificazione degli adempimenti connessi alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale e di formulazione della situazione patrimoniale, con riferimento ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, all'articolo 232, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «fino all'esercizio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'esercizio 2019. Gli enti che rinviano la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011».