Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Semplificazione della procedura di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio delle Regioni)
1. All'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera e), le parole: «preventivo» sono soppresse;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La Giunta regionale riconosce con propria deliberazione, da comunicare al Consiglio entro dieci giorni, la legittimità dei debiti fuori bilancio qualora le spese di cui al comma 1 trovino copertura finanziaria negli stanziamenti di bilancio»;
c) al comma 4, dopo le parole: «il Consiglio regionale» sono aggiunte le seguenti: «e la Giunta regionale» e le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».