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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 38.028.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2019  [ apri ]
38.028.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Applicazione delle norme inerenti alle anticipazioni di liquidità agli enti territoriali per il pagamento debiti della PA)

  1. All'articolo 1, comma 857, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «non hanno richiesto» sono sostituite dalle seguenti: «hanno richiesto»;
  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 859 è inserito il seguente: «859-bis. Le misure di cui ai commi 862, 864 e 865 non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio e se l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, risulta rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231».