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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 38.025.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2019  [ apri ]
38.025.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

(Contributo per i Comuni)
   1. Per l'anno 2019, è riconosciuto un contributo pari a complessivi 15 milioni di euro ai comuni compresi nella fascia demografica fino a 15.000 abitanti che hanno subìto tagli del fondo di solidarietà comunale, per effetto delle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, applicate sulle quote di spesa relative ai servizi sociosanitari assistenziali (RSA) e ai servizi idrici integrati. Il contributo spettante a ciascun comune è determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2019, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto del maggior taglio, di cui al citato decreto-legge n. 95 del 2012, subìto per effetto della spesa sostenuta per i servizi RSA e idrico integrato coperta con entrate ad essi direttamente riconducibili. Ai fini del riparto, si considerano solo i comuni per quali l'incidenza sulla spesa corrente media risultante dai certificati ai rendiconti del triennio 2010-2012 supera il 3 per cento, nel caso del servizio RSA, e l'8 per cento, nel caso del servizio idrico integrato.