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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 38.014.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2019  [ apri ]
38.014.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Proroga dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale per i piccoli Comuni)

  1. Nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di semplificazione degli adempimenti connessi alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale e di formulazione della situazione patrimoniale, con riferimento ai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, all'articolo 232, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «fino all'esercizio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'esercizio 2019» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti che rinviano la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema semplificato determinato da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da emanare entro il 31 ottobre 2019, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Arconet)».

ident. 38.011.