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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 36.20.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/06/2019  [ apri ]
36.20.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera h), capoverso « 502-bis», al primo periodo, dopo le parole: «35.000 euro nell'anno 2018» sono aggiunte le seguenti: «, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita» e, al secondo periodo, dopo le parole «esclusi gli strumenti finanziari di cui al comma 494,» sono aggiunte le seguenti: «nonché i contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita,»;
   b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. All'articolo 48-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018».
  2-ter. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, le parole: «ad operarvi nel periodo transitorio,» sono sostituite dalle seguenti: «ad operare con le medesime modalità nel periodo transitorio,».

I Relatori