Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nel caso in cui sopraggiunga una posizione di dissenso o una richiesta di modifica o integrazione da parte della Commissione europea in relazione ai contenuti del comma 2 del presente articolo, anche successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati a porre in essere tempestivamente ogni iniziativa, anche normativa, finalizzata a indennizzare gli azionisti e gli obbligazionisti truffati di Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti, nonché a tutela dei risparmiatori interessati, in conformità alla normativa europea.