Al comma 2, lettera h), capoverso comma «502-bis», aggiungere in fine il seguente periodo: Per i possessori di obbligazioni convertibili emesse negli anni 2013 e 2014 dalle banche di cui al precedente comma 493, l'indennizzo è commisurato al 95 per cento come regolato al precedente comma n. 497 con esclusione di chi abbia manifestato l'intenzione di conversione delle obbligazioni.