Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
1. L'articolo 1, comma 496, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è così sostituito: «La misura dell'indennizzo a titolo di acconto per gli azionisti di cui al comma 494 è commisurata al 30 per cento del costo di acquisto, inclusi gli oneri fiscali, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data dell'acquisto entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore, elevabile in caso di ulteriori riparti.».