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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 36.02.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2019  [ apri ]
36.02.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

  1. Non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c-ter), e comma 1-quater del medesimo testo unico, conseguiti al di fuori dell'esercizio di impresa commerciale da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, derivanti dagli investimenti effettuati nei fondi di investimento europeo a lungo termine di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-octies.1) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato («ELTIF»), che presentino le caratteristiche di cui ai successivi articoli 3 e 4, anche realizzati mediante l'investimento in organismi di investimento collettivo del risparmio, come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera k) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato, che investono integralmente il proprio patrimonio in quote o azioni di fondi ELTIF che presentino le caratteristiche di cui ai successivi articoli 3 e 4 («Fondi di ELTIF»).
  2. All'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche che hanno effettuato un investimento, anche realizzato mediante la sottoscrizione di quote o azioni di Fondi di ELTIF, negli ELTIF che presentino le caratteristiche di cui ai successivi articoli 3 e 4 si detrae un importo pari al 30 per cento della somma investita nei suddetti fondi nel medesimo periodo di imposta.
  3. L'investimento si perfeziona con la destinazione di somme per la sottoscrizione delle quote o azioni di uno o più ELTIF che presentino le caratteristiche di cui ai successivi articoli 3 e 4 o di uno o più Fondi di ELTIF.
  4. A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono beneficiare del regime fiscale speciale disciplinato dalle disposizioni del comma 1 del presente articolo gli investimenti, anche realizzati tramite la sottoscrizione di quote o azioni di Fondi di ELTIF, negli ELTIF che presentino tutte le seguenti caratteristiche:
   a) il patrimonio raccolto non è superiore a 200 (duecento) milioni di euro;
   b) investono almeno il 70 per cento del capitale in attività di investimento ammissibili, come definite ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2015/760, riferibili ad imprese di portafoglio ammissibili, come definite ai sensi dell'articolo 11 del medesimo Regolamento, che siano residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo con stabilì organizzazioni nel territorio dello Stato.

  5. Al rispetto da parte degli ELTIF del requisito di cui al comma 4, punto 2, si applica l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2015/760. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente decreto, si applicano le disposizioni del Regolamento (UE) 2015/760 è le relative norme nazionali di esecuzione.
  6. Al fine di beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo, l'investimento negli ELTIF o nei Fondi di ELTIF deve essere detenuto per almeno 5 anni. In caso di cessione delle quote o azioni detenute negli ELTIF o nei Fondi di ELTIF prima del suddetto termine, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo di investimento sono soggetti ad imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni ed il relativo versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del quarto mese successivo a quello di cessione. In caso di cessione o di rimborso delle quote o azioni prima del quinquennio, non si decade dal regime fiscale di favore di cui al comma 1 del presente articolo, laddove il controvalore venga integralmente investito in un altro ELTIF o Fondo di ELTIF entro novanta giorni dalla cessione o dal rimborso.
  7. Il venir meno delle condizioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 comporta la decadenza dal beneficio fiscale relativamente ai redditi rivenienti dall'investimento, anche realizzato tramite la sottoscrizione di quote o azioni di Fondi di ELTIF, negli ELTIF e l'obbligo di corrispondere le imposte non pagate, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, secondo quanto previsto dal precedente comma 6.
  8. Il trasferimento delle quote o azioni degli ELTIF o dei Fondi di ELTIF, effettuato in conformità alla normativa applicabile, non rileva ai fini del computo dei cinque anni di detenzione degli strumenti finanziari.
  9. Il trasferimento a causa di morte delle azioni o quote detenute negli ELTIF o nei Fondi di ELTIF che abbiano optato per il regime speciale non è soggetto all'imposta di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
  10. Le persone giuridiche di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono beneficiare di una deduzione dall'imponibile IRES pari al 30 per cento dell'investimento, anche realizzato tramite la sottoscrizione di quote o azioni di Fondi di ELTIF, negli ELTIF che presentino le caratteristiche di cui ai precedenti commi.
  11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni di attuazione della disciplina recata dai precedenti commi, definendo, in particolare:
   a) le regole e le modalità per l'esercizio della vigilanza sul rispetto da parte degli ELTIF dei requisiti di cui al comma 4;
   b) le forme di pubblicità relative al rispetto da parte degli ELTIF dei requisiti di investimento di cui al comma 4;
   c) le conseguenze derivanti dalla perdita del regime fiscale speciale;
   d) i criteri di determinazione del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni in ELTIF o nei Fondi di ELTIF che abbiano optato per il regime fiscale speciale.