Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Misure per sostenere lo sviluppo nelle regioni che istituiscono le AREE ZES)
1. Le regioni che istituiscono le Zone Economiche Speciali in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono autorizzate a disporre le riduzioni di aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive previste dall'articolo 5, comma 1, decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 in deroga ai successivi commi 3 e 4 del medesimo articolo 5, anche differenziando selettivamente per le nuove iniziative produttive, per settori di attività, per categorie di soggetti passivi e per aree geografiche.