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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 33.50.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/06/2019  [ apri ]
33.50.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
  2-bis. All'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «15 marzo 2019» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio 2019», le parole: «31 marzo 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2019» e le parole: «15 aprile 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2019».
  2-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 886 è inserito il seguente:
   «886-bis. Le somme di cui ai commi 877 e 881 sono versate all'erario, con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, dell'entrata del bilancio dello Stato, entro il 10 agosto 2019 per l'anno 2019 ed entro il 30 aprile di ciascun anno per gli anni successivi.».

  2-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 875 sono inseriti i seguenti:
   «875-bis. Le disposizioni recate dai commi da 875-ter a 875-septies sono approvate in attuazione dell'Accordo sottoscritto il 25 febbraio 2019 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia, previsto dal comma 875. Con il predetto accordo sono attuate le sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 13 maggio 2015, n. 188 del 20 luglio 2016, n. 154 del 4 luglio 2017 e n. 103 del 23 maggio 2018.

  875-ter. Il contributo alla finanza pubblica da parte del sistema integrato degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia in termini di saldo netto da finanziare è stabilito nell'ammontare complessivo di 686 milioni di euro per l'anno 2019, 726 milioni di euro per l'anno 2020 e 716 milioni di euro per l'anno 2021.
  875-quater. Lo Stato riconosce alla regione Friuli Venezia Giulia un trasferimento per spese di investimento nella misura di 400 milioni di euro per la manutenzione straordinaria di strade, scuole, immobili e opere idrauliche e idrogeologiche per la prevenzione di danni atmosferici, da erogare in quote di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025, nonché l'assegnazione di 80 milioni di euro per investimenti in ambito sanitario a valere sulle risorse ancora da ripartire, da erogare per il 20 per cento in acconto a seguito della sottoscrizione dell'accordo di programma e per il residuo a seguito della realizzazione degli stati di avanzamento dei lavori. Lo schema di accordo di programma di cui al periodo precedente è presentato dalla regione ai Ministeri competenti; in assenza di osservazioni entro il termine perentorio di sessanta giorni, l'Accordo si intende sottoscritto ed è esecutivo.
  875-quinquies. All'articolo 51, terzo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, dopo la parola: «tributi» sono inserite le seguenti: «, delle addizionali».
  875-sexies. All'articolo 51, quarto comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, la lettera b) è sostituita dalle seguenti:
   «b) nelle materie di propria competenza, istituire nuovi tributi locali, disciplinando, anche in deroga alla legge statale, tra l'altro, le modalità di riscossione;
   b-bis) disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione, e consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni.»

  875-septies. A decorrere dall'anno 2022, le risorse di cui al comma 9 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono destinate all'aggiornamento del quadro delle relazioni finanziarie tra lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia».

  2-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-quater, capoverso 875-ter, si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019, a 86 milioni di euro per l'anno 2020 e a 120 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 748 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Al restante onere, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  2-sexies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-quater, capoverso 875-quater, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per investimenti degli enti territoriali, di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  2-septies. All'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le parole: «15 marzo 2019» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio 2019»;
   b) il terzo e quinto periodo sono soppressi;
   c) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Per la regione Sardegna, l'importo del concorso previsto dai periodi precedenti è versato al bilancio dello Stato entro il 10 agosto 2019 per l'anno 2019 ed entro il 30 aprile di ciascun anno per gli anni successivi».

I Relatori