Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. Il personale impiegato nell'esercizio delle funzioni delegate di cui al comma 1 può essere inquadrato nei ruoli delle province ed è neutrale rispetto ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2-ter. Nei limiti degli stanziamenti pluriennali stabiliti dalle regioni, le province possono procedere ad assunzioni del personale necessario al migliore esercizio delle funzioni delegate, fermo restando quanto stabilito nel comma precedente.