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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 33.27.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2019  [ apri ]
33.27.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il personale impiegato nell'esercizio delle funzioni delegate di cui al comma 1 può essere inquadrato nei ruoli delle province ed è neutrale rispetto ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  2-ter. Nei limiti degli stanziamenti pluriennali stabiliti dalle regioni, le province possono procedere ad assunzioni del personale necessario al migliore esercizio delle funzioni delegate, fermo restando quanto stabilito nel comma precedente.

ident. 33.11.33.2.