All'articolo 33, premettere il seguente:
Art. 033.
(IVA agevolata sui prodotti per la prima infanzia)
1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«41-quinquies) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili e girelli, destinati all'infanzia».
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 120 milioni di euro annui, si provvede a valere sulle risorse residue dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.